Durata della mediazione: il procedimento di Mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, decorrenti dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal Giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il Giudice dispone il rinvio della causa ai fini della Mediazione, non è soggetto a sospensione feriale. Il primo incontro viene fissato non oltre trenta giorni dal deposito dell'istanza.
Costi certi e contenuti:
le spese di mediazione si suddividono in spese di avvio (€ 48,80 iva compresa) e indennità di procedura (che si calcola in base al valore della controversia).
Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessuna indennità è dovuta all'organismo di mediazione, ad eccezione delle spese di avvio del procedimento di € 48,80.
Alle parti che sostengono i costi della mediazione è riconosciuto, in caso di successo della procedura, un credito di imposta commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di € 500,00, mentre in caso di insuccesso della Mediazione, il credito di imposta è ridotto della metà.
Esecutività dell'accordo: il verbale di avvenuta conciliazione, sottoscritto dalle parti in presenza degli Avvocati oppure omologato dal Tribunale competente costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna o rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare o non fare, nonchè per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.