Che cosa è la mediazione

La mediazione è l'attività svolta da un soggetto terzo e imparziale, finalizzata a ricercare un accordo amichevole – conciliazione - tra due o più soggetti per la risoluzione di una controversia legale.

Si tratta di un processo stragiudiziale veloce, puntuale e soprattutto informale, indispensabile in un mercato in continuo movimento ed in rapida evoluzione. Lo scopo della riforma della mediazione civile è quello di ridurre il numero di nuove cause giudiziarie, offrendo al cittadino uno strumento più semplice e veloce con tempi e costi certi.

Chiunque intende promuovere una causa giudiziale in materia di:

  • Condominio
  • diritti reali
  • divisione
  • successioni ereditarie
  • patti di famiglia
  • locazione
  • comodato
  • affitto di aziende
  • risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria
  • risarcimento da diffamazione con mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
  • contratti assicurativi
  • contratti bancari e finanziari

è tenuto ad esperire preliminarmente, con l’assistenza obbligatoria di un Avvocato, il tentativo di conciliazione della controversia presso un organismo autorizzato dal Ministero della Giustizia.

Ciò vuol dire che qualora la parte instaura per le materie sopra indicate un giudizio direttamente in Tribunale senza aver prima tentato la mediazione, il suo avversario può sollevare l’eccezione di improcedibilità al Giudice. Il Giudice stesso, d’ufficio, e senza nessuna richiesta, potrebbe rilevare che non è stata tentata la conciliazione rimandando le parti ad un organismo di Mediazione.

La legge di conversione del c.d. decreto “del fare” ha però introdotto una nuova forma di mediazione obbligatoria e cioè quella delegata dal Giudice anche per materie diverse da quelle sopra menzionate di cui all’art. 5 del dlgs n. 28/2010. In questo caso il Giudice dinanzi al quale pende il processo, può invitare le parti a recarsi presso un organismo di mediazione e il suddetto invito diventa condizione di procedibilità del relativo processo.

TIPI DI MEDIAZIONE

Mediazione obbligatoria: le parti in lite, in una serie di materie specificamente indicate dalla legge (condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari), sono obbligate ad esperire un previo tentativo di mediazione, che è condizione di procedibilità del relativo giudizio. Ove la parte invitata alla mediazione obbligatoria non si presenti all’incontro, la stessa può incorrere in una serie di penalizzazioni nel successivo processo.

Mediazione volontaria: le parti in lite possono scegliere liberamente se rivolgersi o meno ad un Organismo di mediazione e decidere in qualsiasi momento di abbandonare il tavolo delle trattative senza incorrere in nessuna penalizzazione. L’art. 2 del D.Lgs. 28/2010 chiarisce che ogni controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili può essere oggetto di mediazione. Per diritti disponibili si devono intendere tutti i diritti soggettivi di cui il titolare può disporre liberamente, anche rinunciandovi o trasferendoli con effetto anche nei confronti di terzi, invece sono diritti indisponibili quando richiedono l’intervento di un Giudice, al quale solo è concessa la disponibilità degli stessi nei confronti delle parti coinvolte.

Esempi di diritti disponibili sono i diritti reali o patrimoniali, mentre esempi di diritti indisponibili sono i diritti della personalità, come il diritto al nome, all’immagine, alla riservatezza, all’identità personale e sessuale, alla vita; oppure i diritti di stato relativi alle qualità delle persone che indicano la loro posizione della società quali lo status di padre, di figlio, di coniuge; oppure i diritti patrimoniali che scaturiscono da rapporti familiari, come il diritto agli alimenti.

Mediazione delegata:

il Giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. 

Mediazione convenzionale:

il contratto, lo Statuto o l’atto costitutivo di un ente possono prevedere la Mediazione come necessaria in caso di controversia insorta nell’interpretazione o nell’esecuzione del relativo atto. In questo caso la fonte dell’obbligo è contrattuale e non normativa.